La risoluzione numero 10/E l’Agenzia delle Entrate permette di attuare la prima parte della riforma fiscale per la cessione di prodotti selvatici non legnosi del bosco prevista dai commi 692-697, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018. Ora, un raccoglitore occasionale di prodotti selvatici può versare un sostituto d’imposta pari a € 100,00 attraverso il modello “F24 ELIDE” e commercializzare il raccolto per un valore di € 7.000,00 ad aziende acquistano tali prodotti. Bisognerà indicare il codice tributo “1853”, inserire gli estremi del contribuente nella sezione “contribuente” e la codifica del titolo di raccolta nella sezione “erario ed altro” come descritto al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/
Il compratore dovrà registrare il documento di versamento pagato dal raccoglitore del sostituto d’imposta con il “codice ricevuta” che è rappresentato dalla data dell’avvenuto pagamento, il codice fiscale del raccoglitore e il numero del codice tributo ovvero “1853”, a cui si aggiungeranno specie, quantità e valore transato tra raccoglitore ed azienda compratrice. Le cessioni a privati sono escluse dall’applicazione dei commi 692-697, art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.
I prodotti selvatici non legnosi si riconducono a funghi, tartufi, erbe officinali, bacche, resine, sughero e frutta in guscio, ovvero i prodotti selvatici contenuti nella descrizione del codice ATECO 02.30, a cui si aggiungono le piante officinali come descritte dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 75 del 21 maggio 2018.
I proventi derivati dalla vendita di tali prodotti non faranno cumulo con i redditi della persona fisica, fino a un valore di € 7000,00 annui, sia per lavoratori dipendenti del settore privato che del settore pubblico.Nota bene: l'’imposta si potrà pagare senza costi aggiuntivi fino al 18 febbraio 2019