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L’Agenzia delle Entrate ha individuato, secondo la norma voluta nella #LeggediBilancio, il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi dei raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi, come ad esempio #funghi, #tartufi, frutta in guscio, e di piante officinali spontanee destinati alla successiva vendita (Risoluzione n. 10/E del 13 febbraio 2019). La nuova normativa fiscale, è stata voluta per mettere in evidenza il diffuso mercato informale presente in #Italia e facilitare le produzioni selvatiche nazionali che potranno avere i documenti necessari, quindi la tracciabilità, per dimostrare l’origine dei prodotti.

modello esempio f24  modello pagamento f24

Da quest’anno è previsto un regime di tassazione sostitutiva per i redditi derivanti dalle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee, svolte con carattere occasionale. L’imposta è applicata in sostituzione dell’#Irpef e delle relative addizionali comunale e regionale, nella misura fissa di 100 euro per ogni annualità di riferimento, aggiuntiva ai costi del tesserino per i raccoglitori occasionali che commercializzano i prodotti selvatici. I requisiti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sono: il carattere occasionale dell’attività di raccolta, che si configura qualora i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superino il limite annuo di 7mila euro e il possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla Regione od altri enti subordinati, mentre restano esclusi da tassazione coloro che effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
L’imposta sostitutiva deve essere versata dai raccoglitori utilizzando il modello di pagamento ‘F24 versamenti con elementi identificativi’ (cd. F24 ELIDE), contraddistinta dall’apposito codice tributo ‘1853’. L’applicazione dell’imposta sostitutiva determina, tra l’altro, l’esonero della ritenuta d’imposta prevista sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi. A tal fine, l’insieme di tutti i dati contenuti nel modello di pagamento costituisce il ‘codice ricevuta’ che attesta l’applicazione del regime di tassazione sostitutiva, e che deve essere indicato dall’acquirente nel documento di acquisto emesso (autofattura) per gli acquisti di tartufi.
Con questa misura le nostre materie prime saranno così più competitive nei confronti dei prodotti esteri, di cui spesso non si conosce il luogo di raccolta, e quindi a favore di una maggiore tracciabilità e di un incremento delle produzioni nazionali.

 

Allegati:
Scarica questo file (Risoluzione+n.+10+del+13+febbraio+2019.pdf)Risoluzione 10 E Agenzia delle Entrate[formato pdf]532 kB