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IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RACCOLTA OCCASIONALE

tartufo bianco

Guida al pagamento dell’imposta sostitutiva da 100 Euro per la vendita del tartufo ed altri prodotti selvatici di cui alla classe Ateco 02.30 ed altre piante officinali, con il limite di Euro 7.000 annui, nonché ravvedimento operoso per il ritardato pagamento.
La legge 145/2018, ossia legge Bilancio per il 2019, secondo quanto previsto dai commi che vanno dal 692 al 699 dell’art.1, ha introdotto l’imposta sostitutiva per i redditi che derivano dalla vendita occasionale dei tartufi. Questa imposta, se versata, va a sostituire la ritenuta del 23% prevista sul 78% dei corrispettivi pagati, prevista dall’art.25 quater del DPR 600/1973.

L’attività di raccolta s’intende svolta in via occasionale se i correspettivi percepiti dalla vendita non superano il limite annuo di Euro 7000,00.

Tale imposta, di Euro 100,00 va pagata entro il 16 febbraio di ogni anno. Il codice tributo per il pagamento della tassa all’Agenzia delle Entrate è 1853. La tassa deve essere pagata con modello F24 elide.

in allegato il manuale predisposto.

 

Allegati:
Scarica questo file (imposta sostitutiva f24.pdf)imposta sostitutiva f24.pdf[formato pdf]139 kB